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Consultazione 2013/101: 11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon) · 2 pagine

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Legge federale sulla protezione dell’ambiente Progetto preliminare (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 2, cpv. 2bis (nuovo), cpv. 3 lett. b frase introduttiva e cpv. 4 lett.

b - d

2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota massima corrisponde:

a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:

1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,

2. in altre discariche: 25 fr./t;

b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero:

1. in discariche sotterranee: 30 fr./t,

2. in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.

2bis Il Consiglio federale può adeguare l’importo massimo delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

b. l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:

...

1FF 20.. ...

2FF 20.. ...

3 RS 814.01

2002–......