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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine
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Art. 12 cpv. 2 e 3
2 Promuove la formazione e il perfezionamento di docenti di musica per non professionisti nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma «gioventù+musica».
3 I Cantoni designano un’autorità incaricata dell’attuazione del programma «gioventù + musica».
Art. 12a Tariffe delle scuole di musica
1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe inferiori a quelle applicate agli adulti.
2 Per i bambini e i giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate sono previste tariffe ulteriormente ridotte.
3 I Cantoni emanano per le scuole di musica di cui al capoverso 1 disposizioni relative:
a. alla riduzione delle tariffe secondo il capoverso 1;
b. alla definizione di famiglie economicamente svantaggiate;
c. a ulteriori riduzioni secondo il capoverso 2;
d. al numero di lezioni per le quali è applicabile l’ulteriore riduzione delle tariffe secondo il capoverso 2; nel determinare il numero di lezioni vanno prese in considerazione le esigenze dei talenti musicali.
Art. 23 cpv. 1
1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.
Art. 27 cpv. 3 lett. a
3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 e per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19 e 21;
Art. 28 cpv. 1
1 Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12, 15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.