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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine

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Legge federale Disegno sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Modifica del ...

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La legge federale del 14 dicembre 2001104 sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Art. 8 Promozione della cinematografia selettiva, legata al successo e basata sulla location

Possono essere assegnati aiuti finanziari sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva), al successo (promozione legata al successo) e alla location (promozione della location). Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all’obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 19 cpv. 2 e 3

2 Un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini lucrativi, soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006105 sulla radiotelevisione.

Art. 24 cpv. 3bis e 5

3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini lucrativi al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione per versioni linguistiche.

5 I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.

104 RS 443.1

105 RS 784.40