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Consultazione 2013/136: 13.467 n Iv.pa. · 2 pagine

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Legge Progetto preliminare sull’approvvigionamento elettrico (LAEI)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 4 novembre 20131;

visto il parere del Consiglio federale del...2,

decreta:

I

La legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3 lett. d e 3bis (nuovo)

3 I tariffari:

d. Abrogato

3bis I costi fatturati individualmente dalla società nazionale di rete o dai gestori di rete non devono essere considerati nella determinazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Art. 14a (nuovo) Costi fatturati individualmente per l’energia di compensazione

1 La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione.

2 Essa fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare un impiego efficiente dell’energia di regolazione e della potenza di regolazione messa in riserva su tutto il territorio svizzero e da evitare abusi. I prezzi dell’energia di compensazione si basano su quelli dell’energia di regolazione e della gestione del programma previsionale. Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un guadagno, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

RU 20xx 0000

1FF 20xx 0000

2FF 20xx 0000

3 RS 734.7