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Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 2 pagine
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2. Legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche
Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1bis
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sè o per altri.
1bisÈ punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.
3. Legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse
Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sè o per altri.
1bisÈ punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.