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Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 2 pagine
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Legge federale Progetto preliminare
sull'estensione della punibilità in caso di violazione del segreto professionale (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulla borsa)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio
nazionale del ...1;
visto il parere del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Pardini, Schelbert)
Non entrare in materia
I
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi
Art. 148 Rubrica, cpv. 1 lett. l e 1bisCrimini e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
l. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera k, oppure lo sfrutta per sè o per altri.
1bisÈ punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere k e l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.
1FF 2013 ...
2FF 2013 ...