Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine
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La delega al Consiglio federale della competenza di statuire disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo ha avuto luogo in un contesto ben preciso: le disposizioni speciali erano destinate alle aziende situate nelle regioni turistiche classiche, in cui il settore alberghiero è una fonte importante di reddito e il turismo è soggetto a fluttuazioni stagionali. Nel frattempo il turismo internazionale ha però subìto notevoli cambiamenti e il nuovo tipo di clientela ha fatto sorgere nuove esigenze, che non sono più, come in passato, così strettamente legate al settore alberghiero o a fattori stagionali. La modifica dell’ordinanza, che autorizza il lavoro domenicale a condizioni ben precise per tener conto del turismo internazionale, risponde alle aspettative della mozione Abate senza peraltro stravolgere il quadro normativo sancito dalla delega di cui all’articolo 27 LL.
Per attuare concretamente la mozione Abate si intende completare l’attuale regolamentazione fissando determinati criteri. All’articolo 25 OLL 2 vengono introdotti i capoversi 3 e 4, mentre i capoversi 1 e 2 rimangono invariati.
3 Commenti alle modifiche dell’articolo 25 OLL 2
Completando l’articolo OLL 2 si tiene conto delle nuove esigenze del turismo internazionale: lo shopping è uno dei motivi principali per fare un viaggio in Svizzera ed è considerato sempre più un’«avventura». La nuova aggiunta riguarda quindi innanzitutto i turisti che trascorrono le vacanze in Svizzera e che approfittano di questa occasione per fare shopping.
Secondo quando previsto dal nuovo capoverso 3, i centri commerciali che servono il turismo internazionale possono occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione durante tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 OLL 2). Inoltre, i lavoratori devono beneficiare di almeno 26 domeniche libere per anno civile, le quali possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno a condizione che nel corso di un trimestre civile sia garantita almeno una domenica libera (art. 12 cpv. 1 OLL 2).
La regolamentazione prevista al capoverso 3 si applica soltanto ai centri commerciali e non alle singole aziende. Un centro commerciale è un complesso edilizio omogeneo nel quale si concentrano numero attività commerciali. Stando alle statistiche di Svizzera Turismo la domanda di pacchetti turistici con shopping incluso rimane costante tutto l’anno, per cui questa regolamentazione speciale non è limitata alla stagione turistica come avviene nel caso dell’articolo 25 capoverso 1 OLL2 ma vale per tutto l’anno.
Il capoverso 4 stabilisce la procedura e i criteri affinché un centro commerciale sia assoggettato alla suddetta disposizione speciale.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali centri commerciali servono il turismo internazionale. Tali centri dovranno essere designati in un’ordinanza del DEFR ancora da elaborare. Il DEFR interverrà tuttavia soltanto su richiesta del Cantone interessato, che deve dapprima esaminare se i criteri previsti al capoverso 4 lettere a-c sono adempiuti. Questa procedura permette di tenere adeguatamente conto delle specificità regionali e locali e consente all’autorità cantonale competente di procedere direttamente agli eventuali accertamenti sul posto. Il fatto di conferire alla Confederazione la facoltà di designare i centri commerciali interessati garantisce inoltre maggiore uniformità e trasparenza.
Un centro commerciale può essere designato come centro commerciale che serve il turismo internazionale soltanto se adempie in modo cumulativo i criteri indicati qui di seguito.
• L’offerta di prodotti in vendita deve essere destinata al turismo internazionale e
comprendere principalmente (ossia per più della metà) articoli di lusso, ad esempio