Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine
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orologi e gioielli di alto valore ed abiti di alta moda (lettera a). Spetta innanzitutto all’autorità cantonale competente stabilire nel singolo caso se i prodotti in vendita soddisfano questa condizione.
• Poiché la nuova disposizione speciale riguarda in particolare il turismo internazionale, sia la cifra d’affari dell’intero centro commerciale interessato sia quella della maggior parte dei negozi che si trovano in tale centro deve provenire principalmente (ossia per più della metà) dalla clientela internazionale (lettera b). La prova deve fornirla il centro commerciale in questione. Siccome nel momento in cui viene presentata la domanda di inclusione nell’ordinanza del DEFR i centri commerciali non possono in linea di principio occupare personale la domenica, la base di calcolo sarà la cifra d’affari realizzata nei giorni feriali (dal lunedì al sabato). Per quanto riguarda il periodo di calcolo, per i centri commerciali esistenti occorre basarsi in generale sulla cifra d'affari di un intero anno in modo da disporre di dati affidabili. Il periodo preso in considerazione per i centri nuovi, invece, può essere più breve ma non inferiore a tre mesi.
• Il centro commerciale deve trovarsi in una regione turistica secondo il capoverso 2, ovvero in una località che offre cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il centro commerciale può però anche trovarsi a una distanza massima di 10 chilometri dal confine svizzero (lettera c). Introducendo il criterio della regione di confine e limitandola a una fascia di 10 chilometri lungo la frontiera svizzera si tiene conto in particolare dei turisti internazionali che si fermano in Svizzera solo brevemente e a scopo di shopping, per poi proseguire il viaggio. In questo modo si fissano anche limiti chiari e misurabili.