Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Direzione del lavoro

Novembre 2013

Rapporto esplicativo

Modifica dell’articolo 25 dell’ordinanza 2

concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

1 Contesto

Secondo l’articolo 25 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), le aziende delle regioni turistiche rispondenti ai bisogni specifici dei turisti possono, durante la stagione, occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione ufficiale. L’articolo 25 OLL 2 prevede inoltre altre deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Sono considerate aziende delle regioni turistiche, secondo la definizione di cui all’articolo 25 capoverso 2 OLL 2, le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il turismo degli acquisti non rientra nell’attuale articolo 25 OLL 2.

La mozione Abate1 trasmessa dalle Camere federali invita il Consiglio federale a modificare l’articolo 25 OLL 2 per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno, e questo coinvolgendo le parti sociali. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.

2 Contesto giuridico e attuazione

Secondo l’articolo 27 della legge sul lavoro (LL) è possibile derogare a determinate disposizioni della legge se la particolare situazione delle aziende o dei lavoratori interessati lo richiede. Il capoverso 2 lettera c conferisce al Consiglio federale la competenza di statuire mediante ordinanza disposizioni speciali per le aziende che servono il turismo. La lista di cui al capoverso 2 non è esaustiva. Il Consiglio federale può quindi prendere in considerazione nuove esigenze nell’OLL 2 purché ciò sia fatto nel rispetto della legge.

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12.3791: Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo.

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791

2013-11-12/209 \ COO.2101.104.5.4011189