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Consultazione 2013/142: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 2 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 43a Aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni

1Alle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per il montaggio e lo smontaggio dell’allestimento e delle installazioni delle manifestazioni e per la loro preparazione e la loro manutenzione.

2L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente dell’articolo 7 capoverso 1 e dell’articolo 10 capoverso 4.

3Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni sono aziende che forniscono prestazioni per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni quali tournée, festival, concerti, commedie musicali, eventi di marketing, riunioni, raduni, eventi di gala o manifestazioni sportive.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.112

2013–......