Rapporto (13MB)
Consultazione 2013/22: Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015 · 51 pagine
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all’anno) è stato limitato a una durata di vent’anni. L’idea alla base del piano originario secondo cui, una volta ridotto il numero di progetti da realizzare grazie al finanziamento di quelli più urgenti nel settore del traffico d’agglomerato, sarebbe stato possibile riportare i crediti federali in uscita a 30–40 milioni di franchi all’anno, dev’essere corretta in seguito alle esperienze degli ultimi anni. Un cofinanziamento più elevato di lunga durata e illimitato nel settore del traffico d’agglomerato dipende del resto dalla possibilità di fornire maggiori risorse nel quadro del finanziamento speciale a favore del traffico stradale, ragione per cui è necessario aumentare il supplemento fiscale sugli oli minerali.
Prossimi passi nel cofinanziamento dei programmi d’agglomerato
Già negli Obiettivi del Consiglio federale per il 2013 (decreto del 31 ottobre 2012) si è sottolineato che le uscite per finanziare i compiti in relazione al traffico stradale mediante fondi a destinazione vincola-20
ta (imposta sugli oli minerali, supplemento fiscale sugli oli minerali e tassa sulle strade nazionali) superano in modo sempre più marcato le entrate, ragione per cui devono essere messe a disposizione ulteriori entrate (obiettivo n. 21). Il Consiglio federale ha pertanto annunciato che indirà una procedura di consultazione su un messaggio concernente l’incremento degli introiti provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali.
Per quanto riguarda il traffico d’agglomerato, il Consiglio federale ha peraltro spiegato che, della quota del credito complessivo prevista per questo settore (6 mia. fr.), dopo l’approvazione del messaggio sul programma «traffico d’agglomerato», nel 2010, già due terzi sono stati destinati a singole misure e pacchetti di misure e che, anche in futuro, la Confederazione potrà soddisfare solo in minima parte le richieste di cofinanziamento per misure di traffico trasmesse nell’ambito dei programmi d’agglomerato
a
di 2 generazione. Vista la crescente discrepanza tra il fabbisogno annunciato e i mezzi a disposizione, dovrà valutare se, e in caso affermativo come, può essere sviluppato ulteriormente il cofinanziamento da parte della Confederazione. Nel quadro degli Obiettivi 2013, il Consiglio federale si è pertanto riservato di affrontare la questione nel corso del 2013.
Il 30 gennaio 2013, il Consiglio federale ha in effetti discusso dei possibili prossimi passi concernenti il finanziamento nel settore dei trasporti: avendo deciso di unificare il finanziamento delle ferrovie e delle strade, ha proposto al Parlamento di creare anche per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato un fondo a tempo indeterminato analogo al fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare, nel corso del 2013, un progetto da inviare in consultazione. Le prossime tappe riguardanti il cofinanziamento del traffico d’agglomerato e la garanzia delle risorse necessarie a tal fine saranno oggetto del progetto sul fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) nonché sull’aumento degli introiti provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali.
1.4 Attuazione del programma Traffico d’agglomerato
1.4.1 Convenzione sulle prestazioni
In base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale, il DATEC conclude, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile (art. 24 cpv. 1 OUMin). La convenzione deve precisare che, in caso di liquidità insufficiente del fondo infrastrutturale, i mezzi sbloccati per attuare le misure della lista A sono disponibili soltanto proporzionalmente alla liquidità disponibile. In questa convenzione sulle prestazioni sono contemplati i provvedimenti da realizzare nel campo dell’infrastruttura stradale e ferroviaria, cofinanziati dalla Confederazione, le prestazioni proprie, nonché le misure di natura non infrastrutturale dei settori trasporti e insediamenti. Nella convenzione vanno disciplinati in particolare: le misure e i pacchetti di misure da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, i requisiti concernenti la preparazione dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità (art. 24, cpv. 2 OUMin). La convenzione deve inoltre specificate i criteri cui attenersi per allestire i rapporti ed effettuare il controlling degli effetti e delle finanze.
L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale verifica periodicamente (ogni quattro anni) il rispetto delle convenzioni sulle prestazioni (art. 24 cpv. 6 OUMin), aggiornandole in base al più recente stato di pianificazione e realizzazione.
20 Per «compiti in relazione al traffico stradale» si sintendono i compiti di cui all’art. 86 Cost., ovvero in particolare il cofinanziamento di provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti negli agglomerati (art. 86 cpv. 3 lett. bbis Cost.).