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Consultazione 2013/22: Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2015 · 51 pagine

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1.3.6.4 Insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione

I mezzi finanziari del fondo infrastrutturale riservati al traffico d’agglomerato ammontano a sei miliardi di franchi (IVA e rincaro esclusi). Con l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale e del decreto federale che libera i crediti sono stati sbloccati circa 2,6 miliardi destinati ai progetti urgenti, ossia oltre il 40 per cento delle risorse a disposizione. In seguito all’adozione del programma Traffico d’agglomerato del 21 settembre 2010, due terzi della parte del credito globale prevista per il traffico

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d’agglomerato sono stati riservati per misure singole . Di qui alla data di scadenza del fondo restano quindi soltanto 1,9 miliardi di franchi. Alla fine del 2012 la Confederazione aveva ricevuto 41 pro-

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grammi d’agglomerato di 2 generazione. Il cofinanziamento delle misure in essi contenute implica un investimento di circa 20 miliardi di franchi, il che supera di cinque volte le risorse finanziarie previste a tal fine. Se da un lato la Confederazione è costretta a fissare un rigoroso ordine di priorità, dall’altro sono anche necessarie risorse finanziarie supplementari.

Conformemente alla Costituzione federale, l’estensione della destinazione dei mezzi del finanziamento speciale a favore del traffico stradale al cofinanziamento, da parte della Confederazione, del traffico d’agglomerato ha durata indeterminata. I compiti e i criteri cui attenersi sono stati definiti nell’ambito della NPC, secondo la quale la Confederazione riserva almeno 30-40 milioni di franchi all’anno al settore del traffico d’agglomerato. In virtù della legge sul fondo infrastrutturale, questo contributo è stato aumentato a 300 milioni di franchi all’anno (IVA e rincaro esclusi) per una durata di 20 anni. Secondo i calcoli odierni, dal 2028 dovrebbero pertanto restare soltanto 30-40 milioni di franchi all’anno.

1.3.6.5 Distinzione più chiara tra il finanziamento delle ferrovie e quello del traffico d’agglomerato Futuro finanziamento delle ferrovie secondo il progetto FAIF

Il disegno della legge federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (modifica della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie) prevede che la Confederazione assuma l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura (art. 49 cpv. 1 disegno Lferr) mentre i Cantoni quello del cofinanziamento dell'infrastruttura (art. 49 cpv. 2 disegno Lferr). Dalle prestazioni

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federali sono escluse, tra le altre, anche le tratte che assicurano il collegamento capillare .

Nel messaggio (12.016) del 18 gennaio 2012 concernente l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, FAIF) vengono delineati i confini tra il fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer) e il fondo infrastrutturale: quest’ultimo servirà per finanziare i potenziamenti delle reti celeri

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regionali (S-Bahn) nelle città e negli agglomerati proposti nei programmi d’agglomerato di 1 generazione (come previsto e come deciso dal Parlamento). Secondo l’attuale sistema, il fondo infrastruttura-

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le servirà inoltre per finanziare le misure dei programmi d’agglomerato di 2 generazione cui la Confederazione ha attribuito priorità A e che saranno verosimilmente pronte per essere realizzate a partire dal 2015. Una volta entrato in vigore il FAIF, le misure dei programmi d’agglomerato che riguardano la ferrovia saranno invece finanziate con i mezzi del FInFer.

Finanziamento delle ferrovie versus finanziamento del traffico d’agglomerato

Il sistema definito nel FAIF prevede che i progetti urgenti e le misure A dei programmi d’agglomerato

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di 1 e 2 generazione siano finanziati secondo le regole di cofinanziamento adottate sinora, ovvero secondo il principio del cofinanziamento del traffico d’agglomerato tramite il fondo infrastrutturale. Ciò significa, tra le altre cose, che qualsiasi costo aggiuntivo derivante da tali misure andrà a carico degli

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agglomerati. A partire dalla 3 generazione di programmi d’agglomerato, le eventuali misure riguardanti le infrastrutture ferroviarie, tra cui rientrano anche la costruzione e il risanamento di fermate/stazioni, saranno finanziate con il FInFer. Le corrispondenti misure degli agglomerati confluiranno quindi nella pianificazione del programma a lungo termine di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF). Nelle fasi successive del PROSSIF verranno adottati i criteri applicati al FInFer per priorizzare anche le misure concernenti le infrastrutture ferroviarie negli agglomerati. Queste ultime – così come altre misure sovraordinate – andranno comunque indicate anche in futuro nel quadro

16 Con il decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale (FF 2007 7705) sono già stati sbloccati 2,559 miliardi di franchi per progetti urgenti. Adottando il decreto federale del 21 settembre 2010, il Parlamento ha sbloccato altri 1,51 miliardi di franchi per i programmi di 1a generazione (FF 2010 6087).

17 Nei commenti a questo articolo (messaggio FAIF, n. 7.3.3 Legge federale sulle ferrovie, Lferr) si legge: «Art. 49 […] il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria [...] in linea di massima è di competenza della Confederazione (cpv. 1). Vi sono però due eccezioni disciplinate ai capoversi 2 e 3. [Capoverso 2] In futuro il finanziamento delle installazioni per il pubblico sarà assicurato dai Cantoni. […] Nel capoverso 3 è stato chiarito il settore di validità, finora non sufficientemente chiaro, sia in riferimento ai tipi di traffico che alle conseguenze (esclusione dalle prestazioni federali). Con l’espressione «Tratte che assicurano il collegamento capillare» si intendono qui soprattutto i tram».