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Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 2 pagine
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Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 lett. b ed e e cpv. 2
1L’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:
b. Abrogata
e. Abrogata
2L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’articolo 49.
Art. 18 cpv. 4
4L’estratto del casellario giudiziale svizzero deve essere conservato insieme al contratto scritto. Una copia dei due documenti deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.
II
1La presente modifica entra in vigore il ... .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 514.541
2013–......