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Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 2 pagine
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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 60 cpv. 2
2 Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;
b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;
c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 822.111
2013–......