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Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 2 pagine

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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 60 cpv. 2

2 Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:

a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;

b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;

c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.111

2013–......