Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/31: Revisione dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’economia, della formazione
e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Direzione del lavoro
Novembre 2013
Rapporto esplicativo
Modifica dell’articolo 60 capoverso 2
dell’ordinanza 1 concernente la legge sul
lavoro (OLL 1)
1 Situazione iniziale
L’attuale articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) disciplina il computo del tempo dedicato all’allattamento sul tempo di lavoro per le lavoratrici allattanti durante il primo anno di vita dei loro figli. Il tempo dedicato all’allattamento all’interno dell’azienda è da computare come tempo di lavoro. Se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza va riconosciuta come tempo di lavoro. La questione della retribuzione delle pause per allattamento non è disciplinata espressamente né nella presente ordinanza né nella legge sul lavoro o nel Codice delle obbligazioni.
Con decreto federale del 14 dicembre 2012, l’Assemblea federale ha approvato l’iniziativa parlamentare Maury Pasquier 07.4551 e ha autorizzato il Consiglio federale a ratificare la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità (di seguito Convenzione 183)2 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Tuttavia, il Consiglio federale potrà ratificare la Convenzione 183 soltanto quando il diritto svizzero sarà stato conformato alle disposizioni della stessa, il che presuppone un adeguamento dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro poiché l’articolo 10 della citata Convenzione prescrive che vengano concesse pause per allattamento retribuite.
Le modifiche materiali dell’OLL 1 si rendono quindi necessarie al fine di garantire la certezza del diritto e di conformare il diritto positivo svizzero all’articolo 10 della Convenzione 183. Dai dibattiti parlamentari si evince che il Parlamento e il Consiglio federale non hanno messo in discussione le disposizioni dell’articolo 60 OLL 1 relative al computo del tempo dedicato all’allattamento come tempo di lavoro. Essi hanno unicamente voluto precisare che il tempo dedicato all’allattamento per le categorie di lavoratrici che soggiacciono alla legge sul lavoro (LL; RS 822.11) deve essere retribuito. La SECO, a cui è stato affidato l’incarico di
1 07.455: Ratifica della Convenzione n. 183 dell’OIL sulla protezione della maternità
http://www.parlament.ch/i/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20070455
2 http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/1521.pdf