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Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 4 pagine

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Legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni

3L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale3 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

4Le persone facenti parte degli organi e del personale hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione.

5Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

Art. 41

Abrogato

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, [data] Consiglio nazionale, [data]

Il presidente: Il presidente:

Il segretario: Il segretario:

Data di pubblicazione: [ ]

Scadenza del termine di referendum: [ ]

3 RS 312.0