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Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 4 pagine
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Ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza del 25 ottobre 20061 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:
Art. 2
Abrogato
Art. 3 cpv. 2
2Se una merce non è di origine svizzera la quota di valore aggiunto svizzero deve essere pari almeno al 50 per cento. L’ASRE può accordare l’assicurazione o la garanzia anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 50 per cento, se ciò corrisponde ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’articolo 6 LARE; in particolare valuta gli aspetti seguenti:
a. il rapporto tra la quota di valore aggiunto svizzero e il valore della commessa di esportazione è adeguato; dal valore della commessa di esportazione va dedotto il valore delle parti non assicurate o riassicurate;
b. la quota di valore aggiunto svizzero dei costi di produzione per cui è richiesta l’assicurazione contro i rischi prima della fornitura è adeguata;
c. il valore aggiunto svizzero prodotto in relazione alle prestazioni indispensabili ai fini di un buon esito dell’esportazione, come la fabbricazione di componenti chiave, la ricerca e lo sviluppo o le prestazioni di ingegneria, progettazione e servizi è sufficientemente rilevante;
d. la quota di valore aggiunto svizzero del fatturato globale dell’esportatore realizzato con le esportazioni in un determinato arco di tempo è adeguata;
1 RS 946.101
2013–......