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Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine
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Legge sulle professioni sanitarie
c. una multa fino a 20 000 franchi;
d. un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale per al massimo sei anni (divieto temporaneo di esercizio);
e. un divieto definitivo di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità per l’intero campo di attività o per una parte di esso.
2In caso di violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 15 lettere b ed e possono essere disposte soltanto le misure disciplinari di cui al capoverso 1 lettere a–c.
3Il divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsa- bilità professionale può essere cumulato con la multa.
4Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercizio della professione, vincolarla a oneri o sospenderla.
Art. 19 Procedimento disciplinare in un altro Cantone
1L’autorità di vigilanza che avvia un procedimento disciplinare contro il titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone ne informa l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
2Se intende ordinare un divieto di esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale a un titolare di un’autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, essa sente l’autorità di vigilanza di tale Cantone.
Art. 20 Effetti del divieto di esercizio della professione
1Un divieto di esercizio della professione vale per l’intero territorio della Svizzera.
2Esso invalida qualsiasi autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.
Art. 21 Prescrizione
1Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.
2Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati interrompe il termine di prescrizione.
3Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dall’avvenimento dei fatti contestati.
4Qualora la violazione degli obblighi costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.
5L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.