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Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 9 pagine

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Legge sulle professioni sanitarie

scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o un titolo estero riconosciuto equipollente.

3Chi dispone dell’autorizzazione di esercizio della professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone. È fatto salvo l’articolo 12.

Art. 12 Restrizione dell’autorizzazione e oneri

I Cantoni possono vincolare l’autorizzazione di esercizio della professione a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o territoriale, oppure a oneri, sempre che questo sia necessario a garantire un’assistenza sanitaria di qualità elevata.

Art. 13 Revoca dell’autorizzazione

1L’autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute o se emergono fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata.

2Se l’autorizzazione è revocata a una persona che possiede anche un’autorizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente per la revoca lo notifica all’autorità di vigilanza di tale Cantone.

Art. 14 Obbligo di annunciarsi

1I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi dell’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) oppure dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), alla Direttiva 2005/36/CE8, possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi.

2I prestatori di servizi devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale 14 dicembre 20129 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle quali- fiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

3I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale in un altro Cantone senza chiederne l’autorizzazione per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile. Le restrizioni e gli oneri legati all’autorizzazione di cui sono titolari si applicano pure a tale attività. Essi devono annunciarsi all’autorità cantonale competente.

6 RS 0.142.112.681.1

7 RS 0.632.31

8Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III, sezione A n. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

9 RS 935.01