Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
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Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione del registro. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.
Art. 23 Contenuto
1
Devono essere registrati:
a. i titolari di un diploma di bachelor ai sensi della presente legge e di titoli esteri riconosciuti equipollenti;
b. i titolari di un diploma in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione riconosciuto a livello federale e di titoli esteri riconosciuti equivalenti;
c. i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata conformemente all’articolo 10;
d. le persone che si sono annunciate secondo l’articolo 14.
2
Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento del suo scopo. Vi rientrano anche i dati personali degni di 88
particolare protezione di cui all’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione del dati (LPD).
3
Il Consiglio federale fissa le modalità di trattamento dei dati personali registrati.
Art. 24 Obbligo di comunicare
1
Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione nonché qualsiasi misura disciplinare.
2
Le scuole universitarie professionali notificano al DFI ogni rilascio di un diploma di bachelor. Le scuole specializzate superiori notificano al DFI ogni diploma rilasciato al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale.
3
La SEFRI notifica al DFI i titoli esteri riconosciuti.
Art. 25 Comunicazione dei dati
1
I dati relativi a misure disciplinari nonché i motivi di rifiuto o di revoca di un’autorizzazione secondo l’articolo 13 sono consultabili soltanto dalle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione.
2
Su richiesta, il DFI comunica alle autorità responsabili di un procedimento disciplinare in corso i dati concernenti le restrizioni soppresse e i divieti temporanei di esercizio della professione recanti la menzione «cancellato». 3
Tutti gli altri dati sono liberamente consultabili in Internet.
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Il Consiglio federale può disporre che determinati dati siano accessibili soltanto su richiesta qualora l’accesso pubblico tramite Internet non sia indispensabile nell’interesse della sanità pubblica.
Art. 26 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro
1
Le restrizioni sono eliminate dal registro cinque anni dopo la loro soppressione.
2
Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono eliminati dal registro cinque anni dopo che sono stati pronunciati.
3
L’iscrizione nel registro di un divieto temporaneo di esercizio della professione è provvista della menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.
4
Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne notifica il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici o scientifici.
Art. 27 Regime degli emolumenti e finanziamento
1
La persona che viene iscritta nel registro è soggetta al pagamento di un emolumento.
2
Il Consiglio federale disciplina i particolari del regime degli emolumenti ai sensi della presente legge, in particolare il loro importo.
3
Esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
4
Un’eventuale differenza tra gli emolumenti riscossi e i costi effettivi risultanti dalla tenuta dei registri è assunta in parti uguali da Confederazione e Cantoni.
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