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Consultazione 2013/86: Accordo di cooperazione con l'Unione europea (UE) sulla partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (Galileo e EGNOS) · 4 pagine
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Allegato
(Art. 2)
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)
Modifica del ...
La legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:
Titolo
Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali nonché dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)
Art. 1 Scopo
La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali nonché dei beni strategici.
Art. 2 cpv. 2
2 Il Consiglio federale determina quali beni qui di seguito rientrano nel campo d’applicazione della presente legge :
a. beni a duplice impiego e beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale Kontrollmassnahmen sind;
b. beni strategici, oggetto di accordi internazionali.