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Consultazione 2013/91: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 2 pagine

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Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L‘ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali del 9 maggio 19901 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

3Può essere considerata prestazione suppletiva soltanto la parte dei costi eccedente i costi per il ripristino o il mantenimento dello stato preesistente. Dall'importo della prestazione suppletiva vanno detratti i contributi d’incentivazione pubblici.

Art. 19 cpv. 1 let. a n. 5

1Il modulo previsto dall'articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere:

a. Per gli aumenti di pigione:

5. in caso di prestazioni suppletive, l’importo dei contributi d’incentivazione pubblici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il …………… .

In nome del Consiglio federale svizzero::

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 SR 221.213.11

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