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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3 Misure edili di radioprotezione
Le misure edili di radioprotezione sono in linea di massima da attuare in maniera tale che i punti da proteggere siano sufficientemente protetti sia contro
l’irradiazione diretta sia contro l’irradiazione indiretta.
La maggior parte delle superfici perimetrali dei locali è esposta principalmente a irradiazione diretta non attenuata. La loro schermatura viene calcolata come indicato al numero 3.1, potendo trascurare l’irradiazione indiretta.
L’area di accesso al locale d’irradiazione è tipicamente delimitata da una porta di accesso seguita da un labirinto di accesso. L’area di accesso può essere colpita in maniera determinante da entrambe le componenti d’irradiazione e, se del caso,
deve essere schermata come segue:
a. contro l’irradiazione diretta secondo il numero 3.1: tramite la parete del labirinto (contro l’irradiazione diretta non attenuata) e la porta (contro l’irradiazione diretta attenuata);
b. contro l’irradiazione indiretta secondo il numero 3.2: tramite la porta
L’azione di entrambe le componenti d’irradiazione sullo stesso punto da proteggere deve essere considerata impiegando, nel calcolo dei fattori di attenuazione secondo i numeri 3.1 e 3.2, valori ridotti per la dose ambientale ammessa, in modo che la loro somma non superi la dose ambientale ammessa secondo l’articolo 7.
3.1 Misure edili di radioprotezione contro l’irradiazione diretta
Il fattore di attenuazione F è il rapporto tra la dose ambientale misurata senza schermo e quella misurata con lo schermo. Il calcolo del fattore di attenuazione F rispetto alla radiazione agente direttamente sul punto da proteggere avviene applicando la formula:
W a2
A0
F
H a2
w
con:
F fattore di attenuazione rispetto all’irradiazione diretta
WA carico d’esercizio in mSv/settimana secondo la sezione 2
HW dose ambientale ammessa secondo l’articolo 7 in mSv/settimana
a distanza tra la sorgente medica e il luogo da proteggere, in m, tenendo pre-
sente la distanza minima tra la posizione contrassegnata per il lettino del paziente ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a e il luogo da proteggere