Avamprogetti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
Modifica del... Avamprogetto per l’indagine conoscitiva
Il Dipartimento federale dell'interno,
visto l’articolo 132 capoverso 4 dell’ordinanza del...1 sulla radioprotezione (ORaP),
ordina:
I
L’ordinanza del 3 settembre 20022 sulle scorie radioattive che devono essere consegnate è modificata come segue
Titolo
Ordinanza del DFI sulle scorie radioattive che devono essere consegnate
Art. 1 lett. d
Nella presente ordinanza si intende per:
d. trattamento: misure adottate nelle aziende che consegnano scorie per assicurare il rispetto delle prescrizioni per il trasporto di merci pericolose conformemente all’Accordo europeo del 30 settembre 19573 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e all’ordinanza del 29 novembre 20024 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e per garantire la sicurezza durante l'ulteriore trasformazione per il collocamento in un deposito intermedio da parte dell’IPS.
Art. 2 rubrica e cpv. 4
Separazione e trattamento
4Per i lavori di condizionamento secondo l’articolo 54 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare5 presso l'azienda che consegna scorie, aventi lo scopo di preparare scorie radioattive per il collocamento in un deposito intermedio o in
AS 2002 3898
1 RS 814.501
2 RS 814.557
3RS 0.741.621 (gli allegati dell’ADR non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Estratti
degli allegati e delle loro modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna)
4RS 741.621 (gli allegati dell’SDR non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Estratti
degli allegati e delle loro modifiche possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna)