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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Allegato 3 (art. 1 cpv. 2 lett. c)

Attività nel settore degli impianti nucleari

Tabella 1: formazione necessaria e attività permesse A titolo d’eccezione, l’autorità di vigilanza può autorizzare la partecipazione ai corsi anche quando le seguenti condizioni non sono soddisfatte, purché il partecipante disponga di una formazione preliminare o di un’esperienza professionale che garantiscono presupposti equivalenti.

Ambito d’applicazione Formazione necessaria Attività permesse

K1

- Perito per impianti nucleari - Tutte le attività permesse agli addetti alla

- Formazione conclusa presso radioprotezione e ai tecnici in

un’università o una scuola radioprotezione come pure

universitaria professionale in

chimica, fisica, ingegneria - approvazione dei piani in materia di meccanica o elettrotecnica radioprotezione per attività con dosi individuali stimate superiori a 10 mSv o

- Sei mesi di esperienza dosi collettive superiori a 30 mSv per professionale in radioprotezione. persona

Sono accettati compiti di

radioprotezione sia come unica - Nulla osta per interventi in caso di guasto o incidente se le dosi individuali sono