Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/53: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie concernente la gestione del settore ambulatoriale · 167 pagine
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Le maggiori preoccupazioni al riguardo concernono quindi la futura necessità di determinare l'offerta eccedentaria basandosi su dati esaustivi (cfr. p. 7 del rapporto esplicativo) e i relativi criteri che il Consiglio federale dovrà elaborare in virtù dell'articolo 40c capoverso 1. L’esperienza pratica derivante dall’attuazione di dieci anni di moratoria insegna che è assai difficile stabilire in modo oggettivo il fabbisogno di medici sul territorio, pur ricorrendo anche alle società specialistiche. Al riguardo potrebbe essere opportuno incaricare ad esempio l’Obsan di questa valutazione, sviluppando un’impostazione metodologica.
Preoccupa pure la tempistica a questo riguardo: per diventare operativa la gestione strategica in questione richiede infatti l'approvazione della modifica LAMal da parte del Parlamento ed eventualmente del popolo, l'elaborazione della relativa ordinanza con alcuni importanti dettagli di attuazione e, almeno per il Cantone Ticino, la successiva elaborazione di una base legale formale a livello cantonale. Tutto ciò deve avvenire obbligatoriamente entro il 5 luglio 2016: in caso contrario si aprirebbe una nuova lacuna con relativa corsa a nuove autorizzazioni assimilabile a quella a cui abbiamo assistito dal 1° gennaio 2012 al 5 luglio 2013. Auspichiamo che questa ipotesi venga scongiurata e confidiamo che se la procedura per l’implementazione del nuovo regime dovesse protrarsi, verrà procrastinata transitoriamente la regolamentazione attuale dell’art. 55a LA-Mal, che per rapporto alla nostra realtà cantonale risulta di per sé soddisfacente.
Riteniamo inoltre inattuabile la proposta di integrare la gestione strategica del settore ambulatoriale negli ospedali nella pianificazione ospedaliera stazionaria con relativi mandati di prestazione. Il parallelismo deve piuttosto sussistere con la gestione del settore ambulatoriale nell’ambulatorio medico. In quest’ottica la gestione strategica del settore ambulatoriale ospedaliero non deve essere imperativa, bensì facoltativa, secondo le esigenze dei Cantoni, così come lo sarà la gestione del settore ambulatoriale nell’ambulatorio medico.
Salutiamo per contro favorevolmente l’estensione della gestione strategica a tutte le professioni nel settore ambulatoriale e non più ai soli medici.
La scrivente autorità ritiene infine troppo generosa, e poco coerente con l’obiettivo di perseguire una gestione strategica fondata su requisiti di qualità, la soluzione proposta di garantire in toto e senza limitazione di tempo i diritti acquisiti, nel senso che nessun operatore sanitario già autorizzato ad esercitare a carico della LAMal verrà toccato dalla nuova gestione strategica (articolo 40a cpv. 5). A nostro avviso dopo un congruo periodo transitorio di qualche anno anche gli operatori già autorizzati dovrebbero adeguarsi ai criteri di qualità che si applicheranno agli operatori che vorranno entrare quali nuovi fatturanti sul mercato sanitario, pena la revoca del diritto di fatturare.
Chiediamo altresì di valutare l’introduzione anche nella LAMal di una norma che sancisca formalmente la possibilità per i Cantoni di prevedere una gestione strategica delle attrezzature medico-tecniche particolarmente costose, attraverso uno specifico regime autorizzativo. Una tale regolamentazione, che pure rappresenta uno strumento di controllo dell’offerta ambulatoriale, è in vigore nel Canton Ticino e in alcuni altri Cantoni e la sua legittimità, pur in assenza di normative federali al riguardo, è stata recentemente sancita anche da una decisione di principio del Tribunale federale (DTF 2C_123/2013).
Au vu de l’évolution du secteur ambulatoire, des dispositions fédérales pérennes per- VD mettant une régulation par les cantons sur le long terme sont indispensables et étaient attendues. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat approuve dans son principe la possibilité donnée aux cantons de réguler tout ou partie de l’offre ambulatoire, en limitant, ou soumettant à conditions, l’admission à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Cela étant, vu les difficultés politiques prévisibles que provoquera ce projet et au vu des critiques mentionnées ci-dessous, le Conseil d’Etat insiste qu’à tout le moins, à l’issue des travaux sur ce dossier, la base légale en vigueur depuis juillet 2013 et permettant aux cantons de pratiquer un moratoire sur l’admission des médecins à pratiquer à charge de la LAMal soit maintenue.