Ordinanza
Consultazione 2015/1: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 3 pagine
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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) Avamprogetto del 15 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia (Legge sulla caccia),
ordina:
I
L’ordinanza sulla caccia è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. d
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 4bisRegolazione del lupo
1L’abbattimento di lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l’anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nel corso dell’anno. I genitori vanno risparmiati.
2In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9biscapoversi 3 e 4.
3In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi troppo poco timorosi o aggressivi nei confronti dell’uomo.
4Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 4ter
L’attuale articolo 4bisdiventa il nuovo articolo 4ter.
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