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Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 2 pagine
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Legge federale Progetto 2 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]2;
visto il parere del Consiglio federale del [data]3,
decreta:
I
La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue:
Art. 10
Abrogato
Art. 21 cpv. 5
5I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’unione domestica registrata.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del Popolo e dei Cantoni, il decreto federale del [data]5 concernente la naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri in unione domestica registrata con cittadini svizzeri.
3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1 RS 101
2 FF 2015 ...
3 FF 2015 ...
4 FF 2014 4461
5 FF 2015 ... 2015–......