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Consultazione 2015/10: 13.418/13.419/13.420/13.421/13.422 n Iv.pa. Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione · 2 pagine

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Legge federale Progetto 2 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]2;

visto il parere del Consiglio federale del [data]3,

decreta:

I

La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 10

Abrogato

Art. 21 cpv. 5

5I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’unione domestica registrata.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del Popolo e dei Cantoni, il decreto federale del [data]5 concernente la naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri in unione domestica registrata con cittadini svizzeri.

3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1 RS 101

2 FF 2015 ...

3 FF 2015 ...

4 FF 2014 4461

5 FF 2015 ... 2015–......