Progetto
Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro OLL 4 (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro del 18 agosto 19931 è modificata come segue:
Art. 7 Rampe di scale e uscite
1Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno.
2Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:
a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici fino a 900 m2;
b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m2.
Art. 8 cpv. 5 e cpv. 7
5Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 metri dall’uscita più vicina. Se le uscite del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione non deve superare i 50 metri.
7Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l’autorità competente prescrive un maggior numero di vie d’evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione: Simonetta Sommarugap
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
1 RS 822.114
2014–......