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Consultazione 2015/3: Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)

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Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro OLL 4 (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro del 18 agosto 19931 è modificata come segue:

Art. 7 Rampe di scale e uscite

1Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull’esterno.

2Devono essere predisposte le vie d’evacuazione seguenti:

a. almeno una rampa di scale o un’uscita che dia direttamente sull’esterno per i piani con superfici fino a 900 m2;

b. almeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m2.

Art. 8 cpv. 5 e cpv. 7

5Ciascun punto del locale deve distare non più di 35 metri dall’uscita più vicina. Se le uscite del locale non danno direttamente sull’esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In questo caso, la lunghezza totale della via d’evacuazione non deve superare i 50 metri.

7Se sono necessarie misure supplementari per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, l’autorità competente prescrive un maggior numero di vie d’evacuazione oppure ne accorcia la lunghezza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il … .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommarugap

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

1 RS 822.114

2014–......