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Consultazione 2015/46: Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) · 2 pagine
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Legge federale sull’aiuto monetario internazionale (Legge sull’aiuto monetario, LAMO)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del XX.XXX.XX1,
decreta:
I
La legge del 19 marzo 20042 sull’aiuto monetario è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 e 3
2Abrogato
3 La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia concessi è generalmente di dieci anni.
Art. 6 Partecipazione della BNS
1 Nel caso di cui all’articolo 2 capoverso 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia.
2 Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell’articolo 3. In tal caso, sottopone all’Assemblea federale la domanda di un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l’assenso della BNS.
3 Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.
4 La Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima.
1XXXXXXX
2 RS 941.13
2018–......