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Consultazione 2015/48: Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (attuazione della mozione 13.3728, Pelli Fulvio) · 2 pagine
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Legge federale Avamprogetto del 26.06.2015
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del … 20151,
decreta:
I
La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g (nuova)
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.
2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.
Art. 21 cpv.1 lett. b (concerne soltanto il testo italiano) e d (nuova) e 2 lett. b
1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se:
b. gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
d. commerciano immobili siti nel Cantone.
2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:
b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.
Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del …
I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del … entro la data di entrata in vigore di tale modifica.
1FF 2015 …