Progetto
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo)
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Legge federale sull’imposizione di fondi agricoli e silvicoli
del...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del................1
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 18 cpv. 4 secondo periodo
4Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:
a. i fondi sottoposti alla legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR); e
b. i fondi di immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 8 cpv. 1 terzo periodo
1Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:
a. i fondi sottoposti alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)5; e
b. i fondi di immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.
Art. 12 cpv. 1 secondo periodo
1Sono considerati fondi agricoli e silvicoli:
a. i fondi sottoposti alla LDFR; e
b. i fondi di immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola non sottoposti alla LDFR.
Art. 72r Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del...
1I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 della presente legge entro il momento dell’entrata in vigore della modifica del ….
2Da tale momento, gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1FF 20xx
2 RS 642.14
3 RS 211.412.11
4 RS 642.14
5 RS 211.412.11
2013–......