Progetto

Consultazione 2015/7: 13.413 n Iv.pa. Rafforzare i provvedimenti contro l'abbandono dei rifiuti

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Legge federale sulla protezione dell’ambiente Avamprogetto (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 23 febbraio 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 23 febbraio 20151; visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue: Art. 31b cpv. 4

4 Egli non deve gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti come imballaggi − incluse bottiglie, lattine e sacchetti di plastica − oppure resti alimentari, gomme da masticare o mozziconi di sigarette. I Cantoni possono prevedere deroghe a questo obbligo per le manifestazioni soggette all’obbligo di autorizzazione.

Art. 61 cpv. 1 lett. i

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

i viola le prescrizioni sui rifiuti (art 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-4);

Art. 61 cpv. 4

4 È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque in violazione della legge intenzionalmente o per negligenza getta o abbandona piccole quantità di rifiuti (art. 31b cpv. 4).

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF 20.. ...

2FF 20.. ...

3 RS 814.01

2002–......