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Consultazione 2015/71: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 2 pagine

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Art. 55 cpv.1

1 La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare collegi specializzati dell'esame di questioni particolari e far capo a esperti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.

II

Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 49a Impianti di gas liquido

1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni particolari sugli impianti di gas liquido, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall'articolo 32c dell'ordinanza del 19 dicembre 19835 sulla prevenzione degli infortuni.

2 Sono fatte salve le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1°aprile 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 741.41

5 RS 832.30