Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/71: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 5 pagine

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specializzato della CFSL, in cui sono rappresentati anche gli Uffici federali interessati e il comitato di esperti Circolo di lavoro GPL.

3. Commenti relativi all'articolo 32c e all'articolo 55 capoverso 1 OPI

Articolo 32c

Capoverso 1

Il testo si basa sul precedente articolo 32 capoverso 1 (Bruciatori). Tuttavia il nuovo articolo disciplina anche la manutenzione degli impianti di gas liquido. La menzione della limitazione dei danni in caso di guasto consente di integrare le esigenze di protezione dagli incendi, in caso di incidenti e ambientali.

Capoverso 2

Una disposizione sulle misure in materia di sicurezza contro i danni da parte di terzi e sull'obbligo di soddisfare le esigenze di protezione dagli incendi non può essere dedotta direttamente da altri articoli dell'OPI ed è pertanto disciplinata nel capoverso 2.

Capoverso 3

L'articolo 33 successivo disciplina l'aerazione, ma si limita espressamente all'aria del posto di lavoro. Nel capoverso 3 del nuovo articolo si chiede pertanto anche un'aerazione sufficiente del luogo in cui sono ubicati gli impianti di gas liquido, che non deve essere necessariamente un posto di lavoro. Lo scarico senza pericolo dei gas e dell'aria è un ulteriore requisito di aerazione, che deve corrispondere alle regole della tecnica.

Capoverso 4

Il presente capoverso ha l'obiettivo di sancire un controllo regolare degli impianti di gas liquido. Stabilisce infatti che, prima della messa in servizio nonché dopo lavori di riparazione e modifiche, gli impianti devono essere sottoposti in particolare a una prova di tenuta. Durante la loro utilizzazione devono essere controllati regolarmente in generale.

Capoverso 5

Il presente capoverso stabilisce che soltanto le persone dotate di sufficienti conoscenze in materia possono costruire, modificare, installare e controllare gli impianti di gas liquido.

Capoverso 6

Poiché le direttive intersettoriali sugli impianti di gas liquido vanno oltre l'ambito della protezione aziendale dei lavoratori, nell'emanare le direttive la CFSL deve tenere conto dell'articolo 49a OETV e dell'articolo 129 ONI. In questo ambito prevalgono ogni volta le disposizioni di queste ordinanze. Le prescrizioni dell'OPI sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di gas liquido trovano applicazione soltanto se l'OETV e l'ONI non contengono disposizioni particolari in materia. È quanto stabilito nel nuovo articolo 49a OETV e precisato in modo corrispondente nell'articolo 129 ONI.