Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/71: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 5 pagine
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1. Situazione iniziale
a) Attualmente il deposito e l'utilizzazione di impianti e installazioni di gas liquido sono disciplinati come segue:
- Direttiva CFSL n. 1941 «Gas liquefatti, parte 1: Recipienti, stoccaggio, carico, scarico
e travaso»
- Direttiva CFSL n. 1942 «Gas liquefatti, parte 2: Uso di gas liquefatti nell'economia
domestica, nell'artigianato e nell'industria»
- Direttiva Suva n. 2151 «Flüssiggas-Richtlinien, Teil III, Verwendung von Flüssiggas auf
Fahrzeugen» (Gas liquefatti, parte 3: Uso di gas liquefatti su veicoli [non disponibile in italiano])
- Direttiva CFSL n. 2388 «Gas liquefatti, parte 4: Uso di gas liquefatti su battelli»
Tutte queste direttive seguono ancora il vecchio modello di disciplinamento, ossia non si riferiscono direttamente al diritto d'esecuzione sovraordinato. Inoltre alcune necessitano da tempo di una revisione, in particolare di un adeguamento al diritto dell'UE modificato e all'evoluzione tecnica. Nel quadro della revisione prevista, le nuove direttive devono essere emanate in base al «modello a due livelli»: nelle ordinanze occorre sancire disposizioni vincolanti, mentre la direttiva CFSL ne concretizza le modalità di adempimento. Occorre pertanto creare le basi necessarie a livello di ordinanza.
b) Le quattro direttive esistenti hanno ambiti d'impiego e obiettivi di protezione differenti. Hanno come oggetto la protezione dei lavoratori e della popolazione in generale. Inoltre intendono proteggere non soltanto le persone, ma anche i beni materiali e l'ambiente. Per questo motivo, vanno oltre il campo d'applicazione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Le parti delle direttive che non si limitano alla protezione dei lavoratori devono quindi fondarsi su basi legali diverse da quelle della LAINF e dell'OPI. Anche in questo caso occorre creare basi legali a livello di ordinanza e autorizzare la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) a emanare direttive in questo settore che va oltre la protezione aziendale dei lavoratori.
2. Modifica dell'ordinanza proposta
Nell'OPI sono già presenti alcune prescrizioni che possono essere applicate anche agli impianti di gas liquido. Tuttavia vi è l'urgente necessità di prevederne un disciplinamento specifico, che comprenda anche la costruzione, la manutenzione e il controllo degli impianti. Questo dovrà avvenire con un nuovo articolo 32c OPI.
Secondo l'articolo 85 capoverso 3 LAINF, la CFSL è incaricata di provvedere all'applicazione uniforme delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali nelle aziende. A questo scopo la CFSL può emanare direttive conformemente all'articolo 52a capoverso 1 OPI. Un rinvio nell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41; cfr. numero II della presente modifica dell'OPI) e nell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1; la relativa modifica dell'ONI è stata intrapresa nell'ambito dell'ampia revisione attualmente in corso) conferisce alla CFSL la facoltà di emanare per queste disposizioni d'ordinanza direttive che vanno al di là della protezione aziendale dei lavoratori, affinché possa essere garantito un disciplinamento uniforme per tutti i settori. L'elaborazione di queste direttive è compito di un collegio