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Consultazione 2016/47: Modifica della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)

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Legge federale Progetto variante 2

sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)

Modifica del ...

I

La legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 18, 62 capoverso 4 e 70 della Costituzione federale2,

Art. 15 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4

3Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche equivalenti in almeno una seconda lingua nazionale e in inglese. ...

4La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 3° (HarmoS: 5°) anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 5° (HarmoS: 7°) anno. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle due lingue straniere.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr

1 RS 441.1

2 RS 101