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Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 35a Medicina complementare

La valutazione dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità delle prestazioni di medicina complementare si basa in particolare sui seguenti criteri:

a. tradizione d’impiego e di ricerca nella specializzazione medica in cui s’iscrivono le prestazioni;

b. fondatezza delle prestazioni sull’evidenza scientifica e sull’esperienza medica;

c. trasmissione delle conoscenze, attitudini e capacità necessarie per fornire le prestazioni attraverso un perfezionamento specifico complementare.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 832.102