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Consultazione 2016/8: Rimunerazione obbligatoria delle prestazioni di medicina complementare fornite da un medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), revisione parziale dell OAMal e dell'OPre) · 3 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 00 mese 2017
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 19951 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 4a
Sezione 5: Prestazioni di medicina complementare fornite da un medico
Art. 4b
1L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica dell’agopuntura, a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 20152 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).
2L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica della medicina antroposofica, a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 19993 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell’ISFM, riveduto il 28 settembre 2006.
3L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica della farmacoterapia della medicina tradizionale cinese (MTC), a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’ISFM.
1 RS 832.112.31
2 Il programma di formazione complementare può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)
3 Il programma di formazione complementare può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)