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Consultazione 2017/18: Modifica dell'ordinanza sui lavori distaccati in Svizzera

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Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 16e

Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’articolo 7a della legge devono eseguire in totale 35 000 controlli all’anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell’articolo 7a capoverso 3 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 823.201