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Consultazione 2017/31: Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi · 2 pagine
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Art. 9 cpv. 2 lett. m
2 Sono deduzioni generali:
m. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa del contribuente; l’importo massimo deve ammontare ad almeno 10 000 franchi;
Art. 72x Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...
1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell’articolo 9 capoverso 2 lettera m per la data d’entrata in vigore della modifica del ….
2 A partire da tale data, l’articolo 9 capoverso 2 lettera m si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti a esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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