Avamprogetto OPAc

Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 2 pagine

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Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del ... Avamprogetto del 13.04.2017

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

All. 2 n. 12 cpv. 4

4L’apporto o il prelievo di calore non deve provocare una variazione della temperatura dell’acqua di più di 3° C rispetto allo stato più prossimo a quello naturale; nei tratti appartenenti alla zona della trota, la temperatura non deve variare di più di 1,5 °C. La temperatura dell’acqua non deve inoltre superare di norma i 25 °C. Se la temperatura dell’acqua supera i 25 °C, è ammesso un ulteriore riscaldamento della temperatura dell’acqua di 0,01 °C al massimo per immissione, purché lo stato della tecnica non consenta di evitarlo. Queste esigenze valgono dopo una miscelazione completa.

All. 3.3 n. 21 cpv. 1 e cpv. 4 lett. a e b

1Gli impianti equipaggiati di circuiti di raffreddamento aperti devono essere progettati e fatti funzionare in modo tale da ridurre al minimo il calore prodotto e da recuperarlo secondo lo stato della tecnica.

4Se l’acqua di raffreddamento viene immessa in corsi d’acqua o in tratti d’acqua ferma dei fiumi, valgono le seguenti esigenze:

a. la temperatura dell’acqua di raffreddamento non deve superare i 30 °C; in deroga a ciò, non deve superare i 33 °C se la temperatura delle acque dalle quali avviene il prelievo supera i 20 °C.

b. le esigenze fissate nell’allegato 2 numero 12 capoverso 4 per la variazione della temperatura dell’acqua a seguito dell’apporto di calore devono essere soddisfatte. Per le centrali nucleari costruite prima dell’entrata in vigore del-

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1 RS 814.201

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