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Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 2 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del XX.XX.XXXX
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 27 Mansioni consuete di persone occupate nell’economia domestica e
dei membri di comunità di religiosi
1Per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI nel caso delle persone occupate nell’economia domestica s’intendono i lavori domestici necessari nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
2Per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI nel caso dei religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.
Art. 27biscpv. 2–4
2Per determinare il grado d’invalidità complessivo delle persone con un’attività lucrativa a tempo parziale che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
3Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è effettuato conformemente all’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:
a. il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse diventato invalido è calcolato sulla base di un’attività lucrativa a tempo pieno;
1 RS 831.201
2017–......