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Consultazione 2017/43: 13.407 n Iv.pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale · 2 pagine
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ficare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Codice penale militare4
Art. 171c cpv. 1
Discriminazio-1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione conne e incitamen- tro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, relito gione, orientamento sessuale o identità di genere;
all’odio
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.