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Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 2 pagine
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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,[BBl-Seite wird vom KAV eingefügt]
decreta:
I
La legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale3,
Art. 7
3. Per corsi d’ac-1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:
qua internazio-
nali a. conferire i diritti d'utilizzazione;
b. autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d’acqua da parte dell’avente diritto stesso;
c. determinare le prestazioni e le condizioni per il conferimento del diritto d’utilizzazione, conformemente al diritto cantonale;
d. decidere in merito all’approvazione dei piani necessari alla costruzione o alla modifica di impianti e, così facendo, rilasciare le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l’esercizio; in singoli casi il Dipartimento può delegare al Cantone la disposizione delle misure necessarie.
2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali in merito agli oggetti di cui al capoverso 1.
3 Le comunità aventi il diritto di disporre e i Cantoni vengono consultati previamente.
Art. 49 cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo
1 Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2022. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5.
1bisAbrogato
2Concerne soltanto il testo francese
Art. 50a
bbis. Riduzione in 1
Per gli impianti idroelettrici per cui è versato un contributo d’investimento conformemente all’articolo 26 della legge del 30 settemcaso di
concessione di bre 20164 sull’energia (LEne) valgono le riduzioni seguenti:
contributi a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) fino al termine autorizzato per la costruzione e per un periodo di 10 anni d’investimento
a partire dalla messa in esercizio non possono essere riscossi canoni annui;
b. in caso di ampliamento o rinnovamento considerevole di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) per un periodo di 10 anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare.
2 Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2.
Art. 51, titolo marginale e cpv. 1
c. Calcolo della1
potenza lorda La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data dalla media della forza dinamica lorda dell’acqua, calcolata coi
salti e i deflussi utili.
RS ..........
1FF
2 RS 721.80
3 RS 101
4 RS …, FF 2016 6921 2017–......