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Consultazione 2017/58: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

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Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d’Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del …….2,

decreta:

Art. 1

1La Convenzione del Consiglio d’Europa del 3 luglio 20163 su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive è approvata.

2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa quanto segue:

a. in virtù dell’articolo 16 paragrafo 2, lo strumento di ratifica è depositato.

b. in virtù dell’articolo 16 paragrafo 3, la Convenzione del Consiglio d’Europa

n. 1204 è denunciata contemporaneamente al deposito dello strumento di ratifica.

c. in virtù dell’articolo 16 paragrafo 4, la Convenzione del Consiglio d’Europa

n. 1205 continua a essere applicata fino all’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 paragrafo 1.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1RS 101

2FF

3…

4 RS 0.415.3

5 RS 0.415.3

2015–......