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Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 3 pagine

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Avamprogetto Ordinanza concernente la deduzione delle spese relative ai fondi della sostanza privata nel quadro dell’imposta federale diretta

(Ordinanza sulle spese relative ai fondi)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Art. 1 Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente

(art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD)

1 Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti.

2 Quando i provvedimenti sono sovvenzionati da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto per la parte delle spese che deve sopportare personalmente.

3 Il Dipartimento federale delle finanze definisce in collaborazione con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni i singoli provvedimenti, assimilati alle spese di manutenzione, che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili.

RS ..........

1 RS 642.11

2017–......