Progetto
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 2 Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di so-
stituzione
(art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD)
1 Sono considerate spese deducibili di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione le spese di smontaggio di installazioni nonché le spese di demolizione, di sgombero e di smaltimento dei rifiuti edili.
2 Non sono deducibili in particolare le spese di risanamento del suolo contaminato, di spostamento di terreni, di dissodamento, di livellamento né dei lavori di scavo in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.
3 Il contribuente deve presentare all’autorità fiscale competente, in un conteggio separato, le spese deducibili suddivise in spese di smontaggio, di demolizione, di sgombero e di smaltimento.
Art. 3 Immobile di sostituzione
(art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD)
Per immobile di sostituzione si intende una costruzione che al termine della demolizione di un edificio abitativo o di un edificio a utilizzazione mista è edificata, entro un congruo termine, sul medesimo fondo e presenta un’utilizzazione simile.
Art. 4 Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi
(art. 32 cpv. 2bis LIFD)
1 Se i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente o le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione non possono essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostentuti, la parte rimanente può essere riportata nel periodo fiscale successivo.
2 Se le spese riportabili non possono essere interamente prese in considerazione neppure in tale periodo fiscale, la parte rimanente può essere riportata nel periodo fiscale successivo.
3 Le spese possono essere riportate se il saldo del reddito netto è negativo.
4 Se le spese sono riportate in un periodo fiscale successivo, non si può far valere la deduzione complessiva neppure per le altre spese relative ai fondi sostenute in tale periodo fiscale.
5 Il contribuente conserva il diritto alla deduzione della parte rimanente delle spese riportabili anche se cambia domicilio in Svizzera o se il fondo è stato venduto.
Art. 5 Deduzione complessiva
(art. 32 cpv. 4 secondo periodo LIFD)
1 Il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva invece delle spese effettive sostenute per:
a. la manutenzione;