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Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 3 pagine

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b. la riattazione di immobili di nuova acquisizione;

c. l’amministrazione da parte di terzi;

d. gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente;

e. i premi d’assicurazione.

2 La deduzione complessiva ammonta al:

a. 10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo lordo, se all’inizio del periodo fiscale l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b. 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo lordo, se all’inizio del periodo fiscale l’edificio ha più di 10 anni.

3 La deduzione complessiva è esclusa se il fondo è utilizzato da terzi principalmente a fini commerciali.

4 Per ogni periodo fiscale e per ciascun fondo, il contribuente può scegliere tra la deduzione delle spese effettive e la deduzione complessiva.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 24 agosto 19922 sui costi di immobili è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

2 RU 1992 1792, 2009 1517