Progetto
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
b. la riattazione di immobili di nuova acquisizione;
c. l’amministrazione da parte di terzi;
d. gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente;
e. i premi d’assicurazione.
2 La deduzione complessiva ammonta al:
a. 10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo lordo, se all’inizio del periodo fiscale l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b. 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo lordo, se all’inizio del periodo fiscale l’edificio ha più di 10 anni.
3 La deduzione complessiva è esclusa se il fondo è utilizzato da terzi principalmente a fini commerciali.
4 Per ogni periodo fiscale e per ciascun fondo, il contribuente può scegliere tra la deduzione delle spese effettive e la deduzione complessiva.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 agosto 19922 sui costi di immobili è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr
2 RU 1992 1792, 2009 1517