Progetto

Consultazione 2017/66: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[QR Code]

[Signature]

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:

Art. 11d cpv. 1, 2 e 3

1Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che:

a. adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure

b. hanno superato un esame federale di professione nel campo della sicurezza sul lavoro.

2Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se:

a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all’ordinanza di cui al capoverso 1;

b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale nel campo della sicurezza sul lavoro.

3Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a oppure b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza di cui al capoverso 1.

1 RS 832.30

2 RS 822.116