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Consultazione 2017/66: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 2 pagine
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Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 19 dicembre 19831 sulla prevenzione degli infortuni è modificata come segue:
Art. 11d cpv. 1, 2 e 3
1Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che:
a. adempiono le esigenze dell’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
b. hanno superato un esame federale di professione nel campo della sicurezza sul lavoro.
2Si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se:
a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all’ordinanza di cui al capoverso 1;
b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale nel campo della sicurezza sul lavoro.
3Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a oppure b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all’estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell’ordinanza di cui al capoverso 1.